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Polonia – Servizi di manutenzione di sistemi – KONSERWACJA, NAPRAWA, SERWIS I PRZEGLĄDY TECHNICZNE SYTEMÓW ALARMOWYCH

31 Baza Lotnictwa TaktycznegoPoloniaPubblicato il 22 set 2026
Nessuna scadenza indicata

Descrizione

Oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione, riparazione, assistenza e esecuzione di ispezioni tecniche dei sistemi di allarme. L'appalto è suddiviso in 13 compiti. Il committente non limita il numero di compiti in cui l'esecutore può presentare un'offerta. Il termine di esecuzione dell'appalto è di 12 mesi; la data prevista di inizio del servizio è il 01.12.2026. In caso di proroga della procedura relativa all'aggiudicazione dell'appalto, il committente si riserva il diritto di posticipare la data di inizio del servizio. Ai sensi dell'art. 411 della legge Pzp, il committente non specifica il numero minimo e massimo di esecutori e non applicherà criteri di selezione. Il committente inviterà contemporaneamente a presentare offerte gli esecutori, le cui domande di ammissione alla procedura non sono state respinte. La SWZ sarà trasmessa agli esecutori insieme all'invito a presentare offerte. Possono partecipare all'aggiudicazione dell'appalto gli esecutori che: 1) non sono esclusi ai sensi dell'art. 405 comma 1 della legge Pzp, art. 405 comma 2 punto 4 della legge Pzp in relazione all'art. 404 della legge Pzp e all'art. 7 comma 1 della legge del 13.04.2022 riguardante misure speciali per contrastare il sostegno all'aggressione contro l'Ucraina e per la protezione della sicurezza nazionale. In caso di esecutori che partecipano insieme all'aggiudicazione dell'appalto secondo le disposizioni dell'art. 117 della legge Pzp, l'assenza di motivi di esclusione deve essere dimostrata da ciascun esecutore separatamente; 2. soddisfano i requisiti di partecipazione alla procedura di cui all'art. 112 comma 2 punto 4 della legge Pzp riguardanti la capacità tecnica o professionale. Il committente, per la conferma del rispetto di tale requisito, richiede: a) Possono partecipare all'aggiudicazione dell'appalto gli esecutori che possiedono le autorizzazioni per svolgere l'attività o l'operazione specifica, se la legge lo richiede; - per i compiti da 1 a 13, il committente, per la conferma del rispetto di tale requisito, richiede che l'esecutore dimostri di possedere una licenza valida per l'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 114 della legge Pzp, ossia una licenza attuale (valida) per l'esercizio dell'attività di protezione delle persone e dei beni realizzata in forma di protezione tecnica, secondo la legge del 22 agosto 1997 sulla protezione delle persone e dei beni (testo unico della legge sulla protezione delle persone e dei beni Dz.U. 2025 poz. 532 con modifiche successive); In caso di esecutori che partecipano insieme all'aggiudicazione dell'appalto secondo le disposizioni dell'art. 117 comma 2 della legge Pzp, il suddetto requisito sarà soddisfatto se almeno uno degli esecutori partecipanti all'aggiudicazione dell'appalto possiede le autorizzazioni richieste e realizza il servizio per il quale tali autorizzazioni sono necessarie; - certificato di sicurezza industriale di almeno III livello che attesti la capacità di proteggere informazioni non pubbliche con la clausola SEGRETO o superiore per il compito n. 1 e 3 (legge del 5 agosto 2010 sulla protezione delle informazioni non pubbliche, Dz. U. del 2025 n. 1209) (in caso di esecutori che partecipano insieme all'appalto, almeno uno dei membri del consorzio deve possedere il Certificato di Sicurezza Industriale di almeno III livello con la clausola SEGRETO o superiore, mentre gli altri membri del consorzio devono possedere il Certificato di Sicurezza Industriale di almeno III livello con la clausola RISERVATO o superiore). - certificato di sicurezza industriale di almeno III livello che attesti la capacità di proteggere informazioni non pubbliche con la clausola RISERVATO o superiore per i compiti n. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 (legge del 5 agosto 2010 sulla protezione delle informazioni non pubbliche, Dz. U. del 2025 n. 1209); (in caso di esecutori che partecipano insieme all'appalto, almeno uno dei membri del consorzio deve possedere il Certificato di Sicurezza Industriale di almeno III livello con la clausola RISERVATO o superiore. Il committente non consente che l'esecutore partecipante alla procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico si basi sull'esperienza di un gruppo di esecutori del quale era membro in un altro appalto pubblico, se non ha partecipato effettivamente e concretamente alla sua realizzazione. L'esecutore che realizza il contratto deve possedere un certificato di sicurezza industriale: Per il compito n. 1 e 3 – almeno III livello, che attesti la capacità di proteggere informazioni non pubbliche con la clausola SEGRETO o superiore (legge del 5 agosto 2010 sulla protezione delle informazioni non pubbliche, Dz.U. del 2025 n. 1209); Per il compito n. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 – almeno III livello, che attesti la capacità di proteggere informazioni non pubbliche con la clausola RISERVATO o superiore (legge del 5 agosto 2010 sulla protezione delle informazioni non pubbliche, Dz.U. del 2025 n. 1209); per il compito n. 10 non è richiesto un certificato di sicurezza industriale. Il committente richiede che l'esecutore dimostri di possedere una licenza attuale (valida) per i compiti da 1 a 13 rilasciata dal Ministero degli Affari Interni e Amministrazione per l'esercizio dell'attività di servizi di

Codici CPV

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