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Polonia – Apparecchiature mediche – Zakup i dostawa sprzętu medycznego, urządzeń medycznych oraz mebli niezbędnych do wyposażania AOS Szpitala Ogólnego w Kolnie

Szpital Ogólny w KolniePoloniaPubblicato il 13 ago 2026
21 giorni rimasti

Descrizione

Oggetto della fornitura è l'acquisto e la consegna di attrezzature mediche, dispositivi medici e mobili necessari per l'attrezzatura dell'AOS Ospedale Generale di Kolno, nel numero e assortimento specificato nell'Allegato n. 2 al SWZ. Numero di parti: 8. La descrizione dettagliata dell'oggetto dell'appalto è specificata nell'Allegato n. 2 al SWZ, costituendo la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'appalto nonché i requisiti tecnici insieme al modulo assortimento-prezzo. Le informazioni riguardanti le modalità di esecuzione dell'oggetto dell'appalto, le garanzie nonché la remunerazione sono contenute nell'Allegato n. 13 al SWZ - modello di contratto (riguarda la parte n. 1, 3 e 6), Allegato n. 14 al SWZ - modello di contratto (riguarda la parte n. 2, 4, 5, 7 e 8). La procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico è condotta in modalità di gara aperta illimitata, ai sensi dell'art. 132 della legge del 11 settembre 2019 "Legge sugli appalti pubblici" (G.U. del 2026 n. 793), denominata in seguito "legge PZP". La procedura è condotta secondo la procedura applicabile alle procedure di fornitura, il cui valore stimato supera l'importo specificato nell'art. 4 lett. c) della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, relativa agli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE (G.U. UE L 94 del 28.03.2014, pag. 65, con successive modifiche) modificata dal regolamento della Commissione (UE) 2025/2152 del 22 ottobre 2025 (G.U. UE L 2025/2152 del 23.10.2025), cioè sopra 216 000 euro, che costituisce l'equivalente di 930 960,00 zł. Possono partecipare alla gara i fornitori nei confronti dei quali non sussistono motivi di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 108 comma 1 e dell'art. 109 comma 1 punto 4 della legge PZP, dell'art. 7 comma 1 della legge del 13 aprile 2022, riguardante le soluzioni speciali per contrastare il sostegno all'aggressione contro l'Ucraina e per la protezione della sicurezza nazionale (G.U. del 2025 n. 514) e dell'art. 5k comma 1 del regolamento 2025/2033 del 23 ottobre 2025, riguardante la modifica del regolamento (UE) n. 833/2014, riguardante le misure restrittive in relazione alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (G.U. UE n. L. 2025.2033) e che soddisfano i seguenti requisiti: 1) possiedono le necessarie capacità tecniche o professionali: hanno realizzato correttamente, nel periodo degli ultimi tre anni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (o, se il periodo di attività è più breve, in tale periodo) almeno una fornitura di un apparecchio ecografico, di valore netto minimo: - per la parte n. 1 – 220 000,00 zł - per la parte n. 3 – 230 000,00 zł - per la parte n. 6 – 350 000,00 zł Per quanto riguarda le restanti parti, cioè le parti n. 2, 4, 5, 7 e 8, il committente non pone condizioni di partecipazione alla procedura. 13) L'oggetto del contratto sarà finanziato nell'ambito del Programma Fondi Europei per la Podlaskie 2021-2027, progetto n. FEPD.04.05-IZ.00-0003/24 "Miglioramento della qualità e dell'accesso ai servizi dell'AOS nell'Ospedale Generale di Kolno". 22) Il committente, ai sensi dell'art. 257 della legge PZP, si riserva la possibilità di annullare la procedura di aggiudicazione dell'appalto, se i fondi pubblici che il committente intende destinare al finanziamento dell'intero o parte dell'appalto non siano stati concessi. Termine di esecuzione dell'appalto: massimo 6 settimane dalla data di stipula del contratto - riguarda tutte le parti. Obbligo informativo GDPR - conformemente a quanto stabilito al punto 16 del SWZ - "Clausola Informativa – art. 13 GDPR". Il committente non richiede la presentazione di cauzioni. Il committente richiede una garanzia di corretta esecuzione del contratto. Le informazioni sulla garanzia sono contenute al punto 13 del SWZ (riguarda la parte n. 1, 3 e 6). Il committente richiede che il fornitore, nell'esecuzione dell'appalto, applichi il principio DNSH ("non causare danni significativi"; in inglese "Do No Significant Harm"). L'esecuzione dell'appalto mira a limitare l'impatto negativo sull'ambiente, a promuovere gli obiettivi ambientali, tra cui l'economia circolare e la riduzione dei rifiuti. Il committente richiede che l'oggetto dell'appalto, e in particolare la sua produzione e utilizzo durante il suo ciclo di vita, non violi il principio "non causare danni significativi" (DNSH), di cui all'art. 17 del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020. Le informazioni riguardanti le norme DNSH sono descritte al punto 3 del SWZ e nell'Allegato n. 11 al SWZ. Le informazioni per il fornitore che ha sede o residenza al di fuori dei confini della RP sono descritte al punto 6.5 del SW

Codici CPV

Medical equipmentsMedical furnitureUltrasonic unit

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