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Ungheria – Sostanze chimiche di base inorganiche – Vegyi anyag beszerzése - DBR

Debreceni Vízmű Zártkörűen működő RészvénytársaságUngheriaPubblicato il 22 mar 2026
Nessuna scadenza indicata

Descrizione

Acquisti di soluzioni chimiche per il trattamento delle acque reflue e potabili, nel contesto di contratti quadro per la fornitura di soluzione di cloruro di ferro (III) per la rimozione di fosforo e idrogeno solforato, di un agente chimico per la rimozione di arsenico, per la prevenzione della formazione di filamenti e per la rimozione di fosfati, per conto di Debreceni Vízmű Zrt. 1) La presente procedura è finalizzata alla creazione di un DBR. Tenendo conto del valore stimato della procedura, si applica la Seconda Parte del Kbt., secondo gli articoli 106-107, ossia le regole della procedura di acquisto per la creazione (cosiddetta prima fase di partecipazione) e l'attuazione (cosiddetta seconda fase di offerta) di un sistema di acquisto dinamico (DBR). Per l'ammissione al DBR, l'Invitante applicherà le regole della fase di partecipazione della procedura su invito, e per le forniture all'interno del DBR applicherà le regole della fase di offerta della procedura su invito, con le deroghe specifiche per il DBR. [Kbt. 107. § (1)-(2)]. Si invita l'attenzione dei partecipanti al fatto che nella presente prima fase di partecipazione del DBR, i partecipanti non possono presentare offerte! 2) Nell'ambito della fase di partecipazione del DBR, l'Invitante definisce 2 categorie (parti). 1. categoria (parte): acquisto di soluzione di cloruro di ferro (III). 2. categoria (parte): acquisto di agente chimico per la prevenzione della formazione di filamenti. 2) Durata del DBR: 36 mesi a partire dalla sua istituzione. Regole per la partecipazione 3) Durante la durata del DBR, qualsiasi operatore economico (partecipante) può richiedere l'ammissione al sistema, purché non sia soggetto a cause di esclusione, soddisfi i requisiti di idoneità e presenti una domanda di partecipazione conforme ai documenti di gara. L'ammissione al DBR richiede la presentazione di una domanda di partecipazione conforme ai documenti di gara, la dimostrazione preventiva del rispetto dei requisiti di idoneità e l'assenza delle cause di esclusione previste. 4) La possibilità di aderire al DBR - presentando una domanda di partecipazione conforme ai documenti di gara - è continua, e nella seconda fase di offerta, tutti i partecipanti ammessi al DBR possono presentare offerte. A) Durante la prima fase di partecipazione del DBR, è possibile presentare le domande di partecipazione entro il termine di partecipazione. B) Dopo la scadenza del termine di partecipazione della prima fase del DBR, è possibile aderire al DBR già costituito (presentare una domanda di partecipazione) in qualsiasi momento durante la sua intera durata. 5) Pertanto, gli operatori economici che non hanno presentato la loro domanda di partecipazione al DBR entro la scadenza del termine di partecipazione della prima fase, possono farlo in qualsiasi momento durante l'intera durata del DBR, dopo l'invio della sintesi della prima fase di partecipazione. Anche in questo caso, la domanda di partecipazione deve includere tutti i documenti richiesti dalla convocazione di partecipazione e dalla documentazione di partecipazione. I partecipanti tardivi saranno ammessi al DBR dopo la presentazione di una domanda di partecipazione valida e solo dopo l'ammissione potranno partecipare alla seconda fase di offerta. 6) Si invita l'attenzione dei partecipanti al fatto che se presentano la loro domanda di partecipazione dopo la scadenza del termine di partecipazione per la creazione del DBR, ma prima dell'invio della sintesi, la loro domanda di partecipazione sarà considerata tardiva in questa fase di valutazione. In tal caso, si applicano le disposizioni del punto 5). Per soddisfare i bisogni concreti di acquisto, l'Invitante invia l'invito a presentare offerte solo a quegli operatori economici che sono stati ammessi al DBR. Se un partecipante presenta la sua domanda di partecipazione dopo la costituzione del DBR e l'Invitante non ha ancora esaminato la domanda prima dell'invio dell'invito a presentare offerte, l'Invitante non invierà l'invito a presentare offerte a tale partecipante. 7) I partecipanti devono dichiarare preventivamente il rispetto dei requisiti minimi di idoneità, compilando il punto "alfa" del Capitolo IV dell'EEKD nella loro domanda di partecipazione presentata nella prima fase di partecipazione del DBR per la creazione del DBR. Le prove richieste per i requisiti minimi di idoneità non devono essere allegate alla domanda di partecipazione, ma devono essere presentate nella seconda fase di offerta, secondo la richiesta dell'Invitante ai sensi dell'articolo 69. § (4) del Kbt. 8) Si invita l'attenzione dei partecipanti al fatto che nella presente prima fase di partecipazione del DBR, i partecipanti non possono presentare offerte! 9) Nell'ambito della seconda fase di offerta del DBR, l'Invitante valuta le offerte secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 76. § (2) lettera a) del Kbt., tenendo conto del fatto che i documenti di gara e le descrizioni tecniche della seconda fase di offerta, nonché i progetti di contratto, definiscono chiaramente i requisiti di qualità e tecnici attesi, e che se le condizioni specificate nel progetto di contratto inviato contemporaneamente all'invito a presentare offerte sono soddisfatte, il prodotto soddisfa i requisiti dell'Invitante e ulteriori caratteristiche di qualità e tecniche non influenzano la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'Invitante definisce ulteriori requisiti relativi al prezzo dell'offerta nella fase di offerta. 10) Nell'ambito della presente procedura, l'Invitante non stabilisce un importo quadro.

Codici CPV

Basic inorganic chemicals

Documenti e invio

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Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

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