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Polonia – Servizi di formazione in materia di sicurezza – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla zarządców dróg z zakresu organizacji ruchu na drogach samorządowych na terenie 16 województw.

Ministerstwo InfrastrukturyPoloniaPubblicato il 30 set 2026
6 giorni rimasti

Descrizione

Oggetto dell'appalto è la preparazione e l'esecuzione di corsi di formazione per i gestori delle strade nel campo dell'organizzazione del traffico sulle strade comunali in 16 voivodati. La descrizione dell'oggetto dell'appalto è contenuta nell'Allegato nr 1 al SWZ. A causa del numero limitato di caratteri nel modulo per l'invio delle notifiche tramite via elettronica, ulteriori informazioni riguardanti la procedura sono contenute di seguito (la numerazione è riportata dal SWZ): 5.1.4 L'obbligo dell'ente che fornisce le risorse di metterle a disposizione per le esigenze di realizzazione di un determinato appalto o un altro mezzo di prova soggettivo che confermi che l'esecutore, realizzando l'appalto, avrà a disposizione le risorse necessarie di tali enti, nella situazione in cui l'esecutore si basa sulle capacità o sulla situazione degli enti che forniscono le risorse. 5.1.5 L'obbligo dell'ente che fornisce le risorse, di cui si parla al punto 5.1.4, conferma che la relazione che unisce l'esecutore con l'ente/enti che forniscono le risorse garantisce l'accesso effettivo a tali risorse e specifica in particolare: - l'ambito delle risorse dell'ente che fornisce le risorse disponibili per l'esecutore; - il modo e il periodo di fornitura all'esecutore e l'uso da parte sua delle risorse dell'ente che fornisce tali risorse durante l'esecuzione dell'appalto; - se e in quale misura l'ente che fornisce le risorse, sulle cui capacità l'esecutore si basa in relazione ai requisiti di partecipazione alla procedura riguardanti l'istruzione, la qualificazione professionale o l'esperienza, realizzerà l'appalto/la sua parte, le cui capacità indicate riguardano. ATTENZIONE - L'esecutore è obbligato a rispettare l'obbligo informativo previsto dall'art. 13 o art. 14 del GDPR nei confronti delle persone fisiche, i cui dati personali sono stati ottenuti direttamente o indirettamente (nel caso di subappaltatori/terzi/esecutori che fanno parte del consorzio) per partecipare alla procedura di assegnazione dell'appalto. 5.1.6 Dichiarazione, dalla quale risulterà quali parti dell'appalto eseguiranno i singoli esecutori, nel caso di esecutori che partecipano insieme per ottenere l'appalto e in relazione ai requisiti indicati al punto 4.1.5 - redatta secondo il modello costituente l'Allegato nr 5 al SWZ (se applicabile). 5.1.7 Elenco delle persone inviate dall'esecutore per realizzare l'appalto pubblico, in particolare responsabili della fornitura dei servizi, con informazioni riguardanti le qualificazioni professionali, i permessi, l'esperienza e l'istruzione necessari per eseguire l'appalto pubblico, nonché le attività svolte e l'informazione sulla base della disponibilità di tali persone. L'elenco deve essere redatto secondo il modello costituente l'Allegato nr 7 al SWZ. ATTENZIONE: La presentazione degli elenchi, di cui al punto 5.1.7 e 7.11 lett. e), deriva dall'art. 126 comma 2 della legge. Gli elenchi sono necessari per garantire il corretto svolgimento della procedura, poiché l'ente appaltante, come criterio di valutazione delle offerte, ha applicato l'esperienza delle persone che saranno inviate per realizzare l'appalto che soddisfano i requisiti di partecipazione alla procedura, la cui verifica richiede la valutazione di entrambi i documenti. 5.5 L'esecutore iscritto all'elenco ufficiale degli esecutori approvati o l'esecutore certificato da enti di certificazione che soddisfano i requisiti delle norme europee di certificazione, invece dei mezzi di prova soggettivi di cui ai punti 5.2.1.-5.2.3, può presentare una dichiarazione di iscrizione all'elenco ufficiale rilasciata dall'autorità competente o un certificato rilasciato dall'ente di certificazione competente del paese in cui l'esecutore ha sede o residenza, che indica i mezzi di prova soggettivi costituenti la base dell'iscrizione o dell'ottenimento della certificazione, a meno che l'ente appaltante non abbia giustificati motivi per contestare le informazioni derivanti dalla dichiarazione o dal certificato. 5.6 L'esecutore non è obbligato a presentare i mezzi di prova soggettivi, di cui al Capitolo 5 SWZ, se l'ente appaltante può ottenerli tramite banche dati gratuite e accessibili al pubblico, in particolare registri pubblici ai sensi della legge del 17 febbraio 2005 sulla informatizzazione delle attività degli enti che svolgono compiti pubblici, di seguito denominata "legge sull'informatizzazione", a condizione che l'esecutore abbia indicato nel JEDZ i dati che consentono l'accesso a tali mezzi. L'esecutore non è obbligato a presentare i mezzi di prova soggettivi di cui è in possesso l'ente appaltante, se l'esecutore indica tali mezzi e ne conferma la correttezza e l'attualità. 5.7 I mezzi di prova soggettivi nonché i documenti o dichiarazioni redatti in lingua straniera devono essere presentati insieme con le traduzioni in lingua polacca. Se i mezzi di prova soggettivi, i documenti o le dichiarazioni, di cui al Capitolo 5 SWZ, sono redatti in lingua straniera, l'esecutore è obbligato a presentare la loro traduzione in lingua polacca. 7.11 L'offerta deve contenere: a) FO redatto e rilasciato secondo il modello costituente l'Allegato nr 6 al SWZ, in cui è necessario indicare, tra l'altro: il prezzo; b) procura o altro documento che confermi l'autorizzazione a rappresentare l'esecutore – se applicabile; c) dichiarazioni e documenti, di cui al punto 5.1, con la riserva che i documenti, di cui ai punti 5.1.4 e 5.1.6 – se applicabile; d) giustificazione della riserva delle informazioni contenute nell'offerta come

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