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Polonia – Ambulanze – Dostawa dwóch ambulansów medycznych typu "C" z napędem na obie osie, z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym

SAMODZIELNA PUBLICZNA WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W GORZOWIE WLKP.PoloniaPubblicato il 08 ott 2026
8 giorni rimasti

Descrizione

L'oggetto del contratto è la fornitura di due ambulanze mediche di tipo "C" con trazione su entrambe le assi, con allestimento medico e attrezzatura medica, conforme alle normative vigenti e ai requisiti del committente, destinate all'esecuzione dei compiti nel campo della protezione della popolazione e della difesa civile per le esigenze della Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego a Gorzów Wlkp. 2. Descrizione dell'oggetto del contratto, che contiene i requisiti minimi relativi al veicolo base, l'adattamento per ambulanza sanitaria, l'attrezzatura della sezione medica e l'attrezzatura medica, è specificato nell'allegato nr 3 alla SWZ, che fa parte integrante della Specyfikacja Warunków Zamówienia. 3. Requisiti relativi all'oggetto del contratto: 3.1. Il committente richiede l'offerta di due ambulanze mediche di tipo "C" nuove di fabbrica, prodotte non prima dell'anno 2025, con trazione su entrambe le assi, con allestimento medico e attrezzatura medica che rispettano i requisiti della Norma Polacca PN-EN 1789+A1 e della Norma PN-EN 1865. Il committente accetta le norme equivalenti. 3.2. Le ambulanze fornite e l'attrezzatura medica devono essere nuove di fabbrica e inutilizzate, senza difetti, errori di progettazione, esecutivi e altri vizi tecnici che potrebbero manifestarsi durante il loro utilizzo e non gravate da diritti di terzi e non soggette a procedimenti (ad esempio: amministrativi, fiscali, penali) o sequestri. 3.3. Le ambulanze offerte devono soddisfare i requisiti: a) della Legge del 20 giugno 1997 Codice della strada (cioè Dz.U. del 2024, nr. 1251 con modifiche successive); b) dell'Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture del 31 dicembre 2002 riguardante le condizioni tecniche dei veicoli e l'ambito del loro equipaggiamento obbligatorio (cioè Dz.U. del 2024, nr. 502); c) dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 3 dicembre 2025 riguardante la designazione del sistema Państwowe Ratownictwo Medyczne e i requisiti relativi all'uniforme dei membri dei team di soccorso medico; d) dell'Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture del 31 agosto 2022 riguardante le specifiche procedure degli organi competenti per l'autorizzazione alla circolazione dei veicoli e i modelli dei documenti relativi, nonché dell'Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture del 20 giugno 2023 che modifica l'ordinanza riguardante le specifiche procedure degli organi competenti per l'autorizzazione alla circolazione dei veicoli e i modelli dei documenti relativi; e) devono avere un certificato di omologazione del veicolo completo (veicolo base con allestimento medico), rilasciato secondo l'Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture del 2 agosto 2023 riguardante l'omologazione del tipo di veicolo. L'omologazione dell'ambulanza offerta deve consentire l'immatricolazione in Polonia. 3.4. L'attrezzatura offerta (in termini di attrezzatura medica) deve essere autorizzata alla commercializzazione secondo le normative: a) della Legge del 7 aprile 2022 sui dispositivi medici (Dz.U. del 2024, nr. 1620 con modifiche successive), b) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 riguardante i dispositivi medici, la modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009 nonché l'abrogazione della direttiva del Consiglio 90/385/CEE e 93/42/CEE. Il fornitore selezionato fornirà al committente i documenti che autorizzano l'oggetto del contratto alla commercializzazione al momento della consegna. 3.5. I requisiti minimi per l'attrezzatura dell'ambulanza con antenne e installazione antenna del Lubuskiego Urząd Wojewódzki sono contenuti nell'allegato nr 10 alla SWZ. 3.6. Se applicabile - il committente richiede che, dopo la consegna dell'oggetto del contratto e l'immatricolazione del veicolo medico da parte del committente, il fornitore, a proprie spese: a) entro 3 giorni dall'immatricolazione del veicolo, lo ritiri dal committente per il demontaggio in fabbrica del limitatore di velocità, b) fornisca al committente il veicolo con il limitatore di velocità smontato entro 7 giorni dal ritiro del veicolo. 3.7. Se applicabile - il committente richiede che la prestazione offerta, inclusi tutti i prodotti ICT, i servizi ICT e i processi ICT utilizzati per l'esecuzione del contratto, sia come elementi principali che come componenti, elementi dell'ambiente di erogazione del servizio o soluzioni complementari, non includa: a) prodotti ICT, servizi ICT o processi ICT indicati nella raccomandazione di cui all'art. 33, comma 4, della legge del 5 luglio 2018 sul sistema nazionale di cybersicurezza, che ne stabilisce l'impatto negativo sull'interesse fondamentale della sicurezza nazionale; b) un prodotto ICT il cui tipo è stato determinato nella decisione di riconoscimento del fornitore come fornitore ad alto rischio, di cui all'art. 67b, comma 15, della legge del 5 luglio 2018 sul sistema nazionale di cybersicurezza, né servizi ICT o processi ICT specificati in tale decisione.

Codici CPV

AmbulancesMedical equipments

Documenti e invio

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