Vai al contenuto
Torna alla ricerca

Polonia – Parti, accessori e forniture per computer – Dostawy części komputerowych

Komenda Stołeczna PolicjiPoloniaPubblicato il 07 set 2026
8 giorni rimasti

Descrizione

1. Oggetto dell'appalto sono le forniture di componenti informatici, denominati in seguito nel SWZ "assortimento". 2. La descrizione dettagliata dell'oggetto dell'appalto è costituita dall'allegato n. 5 al SWZ e dal Capitolo XIX del SWZ. 3. Il contraente fornirà una garanzia per i difetti dell'assortimento e una garanzia per un periodo non inferiore a 36 mesi (secondo l'offerta del contraente), a partire dalla data di firma del verbale di accettazione quantitativa della fornitura. 4. Il committente richiede che i prodotti ICT offerti non includano: 1) prodotti ICT indicati nella raccomandazione di cui all'art. 34, comma 4, della legge del 5 luglio 2018 sul sistema nazionale di cybersicurezza, che ne stabilisce l'impatto negativo sull'interesse fondamentale della sicurezza nazionale; 2) prodotto ICT, il cui tipo è stato determinato nella decisione di riconoscimento della fornitura come fornitore ad alto rischio, di cui all'art. 67b, comma 15, della legge del 5 luglio 2018, sul sistema nazionale di cybersicurezza; Il mancato rispetto di tale requisito comporterà il rifiuto dell'offerta rispettivamente ai sensi dell'art. 226, comma 1, punto 17 o punto 19 della legge. 6. Il committente non accetta offerte parziali. 7. Il committente consente l'affidamento dell'esecuzione di parte dell'appalto a un subappaltatore. 8. Il committente richiede che il contraente indichi nell'offerta le parti dell'appalto la cui esecuzione sarà affidata ai subappaltatori e fornisca i nomi dei possibili subappaltatori, se già noti. 9. In conformità con l'art. 13, comma 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GUUE L 119 del 04.05.2016, pag. 1), di seguito denominato "GDPR", il committente informa che: 1) il titolare dei dati personali è il Comandante della Polizia Capitolina; 2) la supervisione sul corretto trattamento dei dati personali è svolta dal responsabile della protezione dei dati: indirizzo: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa; indirizzo e-mail: [email protected] 10. Il committente non richiede mezzi di prova sostanziali con l'offerta. 11. Il contraente è tenuto a indicare nell'allegato n. 5 al SWZ - descrizione dell'assortimento offerto, nella tabella del Produttore, il modello o altri dati che identificano in modo univoco l'assortimento offerto. In caso di mancata indicazione nell'offerta dei dati che identificano in modo univoco l'assortimento offerto, il committente rifiuterà l'offerta ai sensi dell'art. 226, comma 1, punto 5 della legge. Con il termine "Produttore" si intende il nome dell'azienda sotto cui viene venduto l'assortimento offerto, o l'impresa che introduce il prodotto nel mercato dell'UE. Il contraente non può modificare il Produttore, il tipo, il modello offerto dopo la presentazione dell'offerta. 12. Scadenza dell'offerta: 14.12.2026. 13. Le modifiche relative alla modifica del contratto sono contenute nel Capitolo XIX del SWZ. 14. Possono partecipare alla presentazione dell'offerta i contraenti che non sono esclusi ai sensi dell'art. 108, comma 1 e 2 della legge, nonché dell'art. 109, comma 1, punti 1, 4, 7, 8 e 10 della legge, e dell'art. 7, comma 1 della legge del 13 aprile 2022 su misure speciali per contrastare il sostegno all'aggressione contro l'Ucraina e per la protezione della sicurezza nazionale (GU. 2025, n. 514) nonché dell'art. 5k del regolamento del Consiglio (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014, relativo a misure restrittive in relazione alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GUUE L 229 del 31.7.2014, pag. 1) come modificato, di seguito: regolamento 833/2014, nella versione conferita dal regolamento del Consiglio (UE) 2022/576 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 relativo a misure restrittive in relazione alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GUUE L 111 dell'8.4.2022, pag. 1) e modificato dal regolamento del Consiglio (UE) 2025/2033 del 23 ottobre 2025 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 relativo a misure restrittive in relazione alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. 15. Il committente non richiede che il contraente dimostri il rispetto dei requisiti specificati nell'art. 112, comma 2 della legge. 16. Il committente prevede l'annullamento della procedura se i fondi pubblici che intende destinare al finanziamento totale o parziale dell'appalto non sono stati concessi.

Codici CPV

Parts, accessories and supplies for computers

Documenti e invio

Riepilogo AI
Accedi per un riepilogo AI

Contains data from Tenders Electronic Daily (TED), © European Union, ted.europa.eu — CC BY 4.0.

Appalti correlati