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Polonia – Dispositivi e prodotti medici vari – DOSTARCZENIE SPRZĘTÓW MEDYCZNYCH WG 3 PAKIETÓW

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.PoloniaPubblicato il 15 ott 2026
8 giorni rimasti

Descrizione

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DI TALI CONDIZIONI

1. Possono partecipare alla procedura gli esecutori che soddisfano i requisiti stabiliti dall'art. 57 della legge Pzp e dall'art. 112 comma 2 della legge Pzp, ovvero:

1) non sono esclusi

2) soddisfano i requisiti di partecipazione alla procedura, riguardanti: Il committente non stabilisce un requisito specifico di partecipazione alla Procedura.

2. Possono partecipare alla Procedura gli esecutori che non sono esclusi dalla procedura ai sensi dell'art. 108 della legge Pzp e dell'art. 109 comma 1 punto 1 e punto 4 della legge Pzp e non sono esclusi dalla procedura ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge del 13 aprile 2022 riguardante le misure speciali per contrastare il sostegno all'aggressione contro l'Ucraina e per la protezione della sicurezza nazionale (cioè Dz. U. del 2025 n. 514) e non sono soggetti a divieto di assegnazione o esecuzione di qualsiasi appalto pubblico ai sensi dell'art. 5k comma 1 del Regolamento del Consiglio (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014 riguardante i mezzi restrittivi in relazione alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU UE L 229 del 31.07.2014, pag. 1, con modifiche successive). Il committente, conformemente all'art. 139 comma 1 della legge Pzp, informa che prima effettuerà una valutazione delle offerte, poi procederà alla qualificazione soggettiva dell'esecutore la cui offerta è stata valutata più alta, in termini di assenza di motivi di esclusione e di adempimento dei requisiti di partecipazione alla procedura.

ELENCO DELLE PROVE O DEI DOCUMENTI CHE GLI ESECUTORI DEVONO FORNIRE AL FINE DI CONFERMARE L'ADEMPIMENTO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Per quanto riguarda la prova del rispetto da parte dell'esecutore dei requisiti di cui all'art. 57 della legge Pzp, l'esecutore presenta: a) dichiarazione di adempimento dei requisiti di partecipazione alla procedura – firmata dalla persona (persone) autorizzata (autorizzate) a rappresentare l'esecutore. La dichiarazione in questione, l'esecutore la presenta in un unico documento, costituente Allegato n. 4 alla Specifica (modulo JEDZ);

2. Per quanto riguarda la conferma dell'assenza di motivi di esclusione dalla Procedura nelle circostanze di cui all'art. 108 della legge Pzp, all'art. 109 comma 1 punto 1 e punto 4 della legge Pzp, all'art. 7 comma 1 della legge del 13 aprile 2022 riguardante le misure speciali per contrastare il sostegno all'aggressione contro l'Ucraina e per la protezione della sicurezza nazionale (cioè Dz. U. del 2025 n. 514) e all'art. 5k comma 1 del Regolamento del Consiglio (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014 riguardante i mezzi restrittivi in relazione alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU UE L 229 del 31.07.2014, pag. 1, con modifiche successive), l'esecutore presenta: a) dichiarazione di assenza di motivi di esclusione dalla procedura – compilata e firmata dalla persona (persone) autorizzata (autorizzate) a rappresentare l'esecutore. La dichiarazione in questione, l'esecutore la presenta in un unico documento, costituente Allegato n. 4 alla Specifica (modulo JEDZ), b) dichiarazione che l'esecutore non è soggetto a esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge del 13 aprile 2022 riguardante le misure speciali per contrastare il sostegno all'aggressione contro l'Ucraina e per la protezione della sicurezza nazionale (cioè Dz. U. del 2025 n. 514) e non è soggetto a divieto di assegnazione o esecuzione di qualsiasi appalto pubblico ai sensi dell'art. 5k comma 1 del Regolamento del Consiglio (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014 riguardante i mezzi restrittivi in relazione alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU UE L 229 del 31.07.2014, pag. 1, con modifiche successive) – compilata e firmata dalla persona (persone) autorizzata (autorizzate) a rappresentare l'esecutore - Allegato n. 2 alla Specifica. Il committente non prevede la possibilità di assegnare appalti simili, di cui all'art. 214 comma 1 punto 7 e 8 della legge Pzp.

PROCEDURA DI AUTOPULIZIA

1. L'esecutore non è soggetto a esclusione nelle circostanze stabilite dall'art. 108 comma 1 punto 1, 2 e 5 della legge Pzp o dall'art. 109 comma 1 punto 2-5 e 7-10 della legge Pzp, se dimostra al committente di aver soddisfatto contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) ha riparato o si è impegnato a riparare il danno causato da un reato, da una contravvenzione o dal proprio comportamento scorretto, anche attraverso un risarcimento pecuniario; 2) ha spiegato in modo esaustivo i fatti e le circostanze relativi al reato, alla contravvenzione o al proprio comportamento scorretto e ai danni da esso causati, collaborando attivamente con le autorità competenti, incluse le autorità di polizia, o con il committente

Codici CPV

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