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Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.PoloniaPubblicato il 08 ott 2026
6 giorni rimasti

Descrizione

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DI TALI CONDIZIONI

1. Nella procedura di aggiudicazione, possono partecipare i Fornitori che soddisfano i requisiti stabiliti nell'art. 57 della legge Pzp nonché nell'art. 112 comma 2 della legge Pzp, ovvero:

1) non sono esclusi

2) soddisfano i requisiti di partecipazione alla procedura, riguardanti:

a) capacità di operare nel mercato economico

Il Committente non stabilisce un requisito specifico di partecipazione alla Procedura.

b) autorizzazione a svolgere una specifica attività economica o professionale

Il Committente non stabilisce un requisito specifico di partecipazione alla Procedura.

c) situazione economica o finanziaria

Il Committente non stabilisce un requisito specifico di partecipazione alla Procedura.

d) capacità tecnica o professionale

Il Committente non stabilisce un requisito specifico di partecipazione alla Procedura.

ELENCO DELLE DICHIARAZIONI O DEI DOCUMENTI CHE I FORNITORI DEVONO FORNIRE PER CONFERMARE IL SODDISFAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. In relazione alla dimostrazione da parte del Fornitore del soddisfaimento dei requisiti di cui all'art. 57 della legge Pzp, il Fornitore presenta:

a) dichiarazione di soddisfazione dei requisiti di partecipazione alla procedura – firmata adeguatamente dalla persona (persone) autorizzata (autorizzate) a rappresentare il Fornitore. La dichiarazione in questione, il Fornitore la presenta in un unico documento, costituente Allegato nr 4 alla Specifica (modulo JEDZ).

2. In relazione alla conferma dell'assenza di motivi di esclusione dalla Procedura nelle circostanze di cui all'art. 108 della legge Pzp nonché all'art. 109 comma 1 punto 1 e punto 4 della legge Pzp, nonché all'art. 7 comma 1 della legge del 13 aprile 2022 riguardante specifiche soluzioni per contrastare il sostegno all'aggressione contro l'Ucraina e per la protezione della sicurezza nazionale (GU. 2024r. poz. 507) e all'art. 5k comma 1 del Regolamento del Consiglio (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014 riguardante misure restrittive in relazione alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU UE L 229 del 31.07.2014, p. 1, con successive modifiche), il Fornitore presenta:

a) dichiarazione di assenza di motivi di esclusione dalla procedura – compilata e firmata adeguatamente dalla persona (persone) autorizzata (autorizzate) a rappresentare il Fornitore. La dichiarazione in questione, il Fornitore la presenta in un unico documento, costituente Allegato nr 4 alla Specifica (modulo JEDZ);

b) dichiarazione che il Fornitore non è soggetto a esclusione dalla procedura ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge del 13 aprile 2022 riguardante specifiche soluzioni per contrastare il sostegno all'aggressione contro l'Ucraina e per la protezione della sicurezza nazionale (GU. 2025 r. poz. 514) e non è soggetto al divieto di assegnazione o ulteriore esecuzione di qualsiasi contratto pubblico ai sensi dell'art. 5k comma 1 del Regolamento del Consiglio (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014 riguardante misure restrittive in relazione alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU UE L 229 del 31.07.2014, p. 1, con successive modifiche) – compilata e firmata adeguatamente dalla persona (persone) autorizzata (autorizzate) a rappresentare il Fornitore - Allegato nr 2 alla Specifica.

PROCEDURA DI AUTOPULIZIA

1. Il Fornitore non è soggetto a esclusione nelle circostanze definite all'art. 108 comma 1 punto 1, 2 e 5 della legge Pzp o all'art. 109 comma 1 punto 2-5 e 7-10 della legge Pzp, se dimostra al Committente che ha soddisfatto i seguenti requisiti:

1) ha riparato o si è impegnato a riparare il danno causato da un reato, una contravvenzione o una condotta scorretta, incluso attraverso un risarcimento pecuniario;

2) ha spiegato in modo esaustivo i fatti e le circostanze relativi al reato, alla contravvenzione o alla condotta scorretta e ai danni causati da essa, collaborando attivamente con le autorità competenti, inclusi gli organi di inchiesta, o con il Committente;

3) ha adottato misure tecniche, organizzative e di personale appropriate per prevenire ulteriori reati, contravvenzioni o condotte scorrette, in particolare:

a) ha interrotto qualsiasi legame con le persone o le entità responsabili della condotta scorretta del Fornitore,

b) ha riorganizzato il personale,

c) ha implementato un sistema di rendicontazione e controllo,

d) ha creato strutture di auditoria interna per monitorare l'osservanza delle normative, delle regole interne o degli standard,

e) ha introdotto regolamenti interni riguardanti la responsabilità e le sanzioni per la violazione delle normative, delle regole interne o degli standard.

2. Il Committente valuta se le azioni intraprese dal Fornitore, di cui al comma 1, sono sufficienti per dimostrare la sua affidabilità, tenendo conto della gravità e delle circostanze particolari del comportamento del Fornitore. Se le azioni intraprese dal Fornitore, di cui al comma 1, non sono sufficienti per dimostrare la sua affidabilità, il Committente esclude il Fornitore.

3. Il Fornitore può essere escluso dal Committente in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione.

4. Per avvalersi dell'istituto

Codici CPV

Miscellaneous medical devices and productsDisposable non-chemical medical consumables and haematological consumablesOrthopaedic implants

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